Da www.ticinonews.ch
La notizia che la Germania sta procedendo all’espulsione di un certo numero di cittadini dell’Unione Europea che hanno perso il lavoro e sono a carico dell’assistenza sociale (leggi qui) ha trovato eco anche in Ticino. Il consigliere nazionale Lorenzo Quadri ha infatti inoltrato una mozione al Consiglio Federale chiedendo di “presentare una proposta di legge che preveda che, al più tardi dopo sei mesi trascorsi a carico dell’assistenza sociale, i cittadini UE immigrati in Svizzera da meno di cinque anni siano tenuti a lasciare il paese e non abbiano comunque diritto ad altri aiuti sociali”.
Ma quanti sono stati negli ultimi anni in Ticino i casi di decisioni negative e revoche di permessi di soggiorno per prestazioni assistenziali? Lo abbiamo chiesto al Dipartimento delle istituzioni.
Tecnicamente, spiega il Dipartimento, le decisioni sono da intendere quali decisioni negative emesse sotto forma di revoca, non rinnovo o non rilascio di un permesso, le quali si concretizzano con la fissazione di un termine di partenza.
Veniamo ora ai dati: nel 2017 sono stati revocati 31 permessi B (dimora) e 37 permessi C (domicilio), quindi 60 in totale, mentre quest’anno, fino ad agosto, le revoche sono state rispettivamente 13 e 15 (28 in totale).
Criteri per l’emissione di una decisione negativa (revoca, non rinnovo o non rilascio di un permesso)
Innanzitutto, fanno sapere dal Dipartimento, “è importante distinguere tra permessi rilasciati nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e quelli nell’ambito della Legge federale sugli stranieri (LStr). Secondariamente, ogni caso va esaminato singolarmente e alla luce del principio di proporzionalità”.
Nel contesto dell’Accordo sulla libera circolazione è necessario considerare lo scopo principale del soggiorno in Svizzera da parte del titolare del permesso di soggiorno e le condizioni a cui esso è subordinato. Se una persona straniera perde la qualità di “lavoratore” (dipendente o indipendente), poiché non svolge più alcuna attività lucrativa e percepisce prestazioni assistenziali, a quel punto l’Ufficio della migrazione può procedere a revocare il permesso di dimora UE/AELS (Associazione europea di libero scambio) a suo tempo rilasciato.
Permessi B (dimora)
I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a stranieri che non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sono invece condizionati alla disponibilità dei mezzi finanziari sufficienti al sostentamento autonomo nel nostro Paese da parte del titolare. In questo caso l’eventuale revoca del permesso può avvenire già al momento della sola richiesta di prestazioni assistenziali, nella misura in cui ciò comprova che il requisito principale per cui il permesso è stato accordato (la disponibilità finanziaria necessaria al sostentamento autonomo) è venuto meno.
Sempre nell’ambito dell’ALC va ricordato che i cittadini UE/AELS che non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera, possono modificare lo scopo del loro soggiorno e iniziare un’attività lucrativa durante la validità del permesso. Viceversa, per i cittadini sottostanti all’ALC che svolgono un’attività lucrativa, qualora dispongono di sufficienti mezzi finanziari atti al proprio mantenimento, hanno pure la possibilità di cessare il proprio lavoro e continuare a soggiornare senza attività.
Per i cittadini stranieri titolari di un permesso B rilasciato nel contesto della LStr, un’eventuale decisione negativa a seguito di aiuti sociali, dipende dallo scopo per il quale è stato originariamente rilasciato il permesso (per esempio ricongiungimento familiare, caso umanitario, a scopo di lavoro, di studio, ecc.), ritenuto come anche in tale contesto la capacità di mantenersi in modo autonomo gioca un ruolo preponderante.
A differenza di quanto avviene per i cittadini stranieri che sottostanno all’ALC, queste persone straniere di principio non hanno diritto al rilascio e al mantenimento del proprio permesso di soggiorno. Pertanto, la modifica dello scopo del soggiorno può avere per conseguenza la revoca dell’autorizzazione.
Permessi C (domicilio)
Inoltre, per quanto attiene i permessi di domicilio, i quali sono rilasciati nel contesto della LStr indipendentemente dalla nazionalità del titolare, possono essere rimessi in discussione nella misura in cui la persona straniera interessata sia a carico della pubblica assistenza in maniera durevole e considerevole.
Infine, per quanto attiene lo scambio di informazioni tra Autorità della migrazione e l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, quest’ultimo segnala sistematicamente e autonomamente la percezione di aiuti assistenziali da parte di cittadini stranieri.