Nella seduta odierna il Consiglio di Stato ha approvato una revisione parziale della Legge cantonale sulla protezione civile (LPCi) del 26 febbraio 2007. Tale revisione si è resa necessaria in seguito all’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 delle modifiche alla Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Non si è ritenuto opportuno elaborare una revisione totale, in quanto la Confederazione prevede una nuova revisione parziale a corto termine ed una revisione totale della legge in materia dopo il 2015.
Le principali modifiche apportate alla LPCi riguardano in particolare:
- Introduzione di un limite della durata del servizio di protezione civile
È stato stabilito un limite massimo di 40 giorni di servizio annui per garantire un’adeguata istruzione ai militi. Al contempo rimangono possibili gli interventi di pubblica utilità della Protezione civile (PCi) della durata massima di tre settimane, come ad esempio in occasione di manifestazioni a carattere nazionale o internazionale. L’introduzione di questi limiti più restrittivi garantiscono da un lato la riduzione delle indennità di perdita di guadagno (IPG) a carico dei datori di lavoro, dall’altro riducono la possibilità di abusi nell’esercizio del diritto all’indennità IPG.
- Aumento dei giorni di istruzione per i quadri
Per garantire una migliore operatività ed una maggiore prontezza ed efficienza della Protezione civile (PCi) è stato deciso di aumentare i giorni di servizio per la formazione dei quadri. Tale adeguamento è dovuto ad una sempre maggiore esigenza in ambito formativo ed alla maggiore complessità dei compiti attribuiti ai quadri della PCi. È stata inoltre portata a 26 anni l’età entro la quale i militi devono assolvere l’istruzione di base, facilitando così la compatibilità tra gli studi e gli obblighi di servizio.
- Corsi di ripetizione per quadri e specialisti
La revisione parziale della LPPC ha introdotto la possibilità per i quadri e gli specialisti di effettuare dei corsi di ripetizione della durata massima di 14 giorni. Sono stati inoltre stipulati degli accordi di reciproca assistenza con i Paesi limitrofi in caso di catastrofe o di sinistro grave. Sarà quindi possibile assolvere i corsi di ripetizione anche nelle zone limitrofe di un Paese confinante nell’ambito di esercizi congiunti.
- Mantenimento dell’obbligo di edificazione di rifugi a partire da 38 locali abitabili
La revisione parziale della LPPC ha determinato una riduzione della costruzione di rifugi. D’ora in avanti dovranno essere realizzati nuovi rifugi unicamente nei comuni con un deficit di posti protetti ed unicamente in edifici di grandi dimensioni. La realizzazione di rifugi sarà obbligatoria unicamente per edifici con almeno 38 locali abitabili, equivalenti a 25 posti protetti.
- Contributi sostitutivi
Il contributo sostitutivo che deve versare un proprietario di un nuovo immobile viene sensibilmente ridotto rispetto all’importo massimo finora richiesto (circa Fr. 1’500.-); in futuro sarà applicato un contributo pari a Fr. 800.- per posto protetto. È possibile utilizzare i contributi sostitutivi anche per rinnovare (adattare a nuovi standard) i rifugi privati, al fine di salvaguardarne il loro valore. La Confederazione indica che i contributi sostitutivi spettano ora ai Cantoni, ai quali viene data la possibilità di utilizzarli in modo mirato, al fine di procedere a una compensazione solidale tra i Comuni con una sovraccapacità in posti protetti e i Comuni con uno scarso grado di copertura. L’obiettivo è quindi di ottimizzare la realizzazione di rifugi e colmare in modo mirato il disavanzo di posti protetti. La legge permette, in via secondaria, l’utilizzo di tali contributi sostitutivi per altri scopi di protezione civile. Viene inoltre regolato l’incasso e la destinazione dei contributi sostitutivi versati dopo l’entrata in vigore della revisione della LPPC. I contributi sostitutivi incassati prima del 01.01.2012 sono regolati da una norma transitoria. Essi verranno riversati dai Comuni alle Regioni di PCi.