Con sentenza dell’11 febbraio 2013, intimata oggi, il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato da Giorgio Ghiringhelli contro la modifica del 14 febbraio 2012 della legge organica comunale e della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.
Con questa modifica, il Gran Consiglio aveva attribuito al Legislativo comunale la competenza di stabilire il moltiplicatore d’imposta, su proposta del Municipio, ma aveva escluso la possibilità di lanciare un referendum contro la relativa decisione del Consiglio comunale. Il ricorso di Giorgio Ghiringhelli era essenzialmente rivolto contro l’esclusione del diritto di referendum, considerata incompatibile con la Costituzione federale e la Costituzione cantonale.
Le censure del ricorrente sono state ritenute infondate. Il Tribunale federale ha rilevato in modo particolare che il diritto federale non impone ai Cantoni di sottoporre le proprie leggi a referendum, che la Costituzione ticinese garantisce certo un diritto di iniziativa e referendum nei Comuni dove esiste il Consiglio comunale, ma ne delega la concretizzazione alla legge (legge organica comunale), e che i Cantoni dispongono di una autonomia quasi completa che permette loro di decidere quali atti devono essere soggetti a referendum, facoltativo o obbligatorio