Il Consiglio di Stato ha approvato la modifica del Regolamento sull’avvocatura – condivisa dal Tribunale penale cantonale e dall’Ordine degli avvocati – che autorizza i praticanti legali a partecipare ai dibattiti penali in aula a condizione che siano delegati o sotto la responsabilità e la sorveglianza dell’avvocato difensore d’ufficio o di fiducia.
Dal 1. gennaio 2011, infatti, con l’introduzione della nuova procedura penale federale l’attività del praticante legale in ambito penale è stata limitata allo svolgimento di singoli atti di difesa, come ad esempio l’audizione di testimoni. Dopo i relativi approfondimenti con l’Ufficio federale di giustizia e constatato come la legislazione federale lascia margine di manovra ai Cantoni per stabilire le proprie norme in materia, il Governo ha dunque deciso di rivedere la legislazione cantonale.
Grazie alla modifica odierna, l’Esecutivo ticinese intende quindi aumentare la qualità dell’offerta formativa nella pratica giudiziaria. Infatti, i praticanti avranno la possibilità di presenziare in aula, arricchendo e ampliando la loro formazione durante il periodo biennale di praticantato, obbligatorio per essere ammessi all’esame di capacità. Inoltre, la modifica legislativa permette di contenere i costi delle difese d’ufficio (a carico dell’ente pubblico), poiché l’onorario del praticante ammonta a CHF 90.–/ora e quello dell’avvocato a CHF 180.–/ora.
In questo senso, nelle scorse settimane la Commissione della legislazione del Gran Consiglio ha pure indicato (vedi Rapporto sul Messaggio del Consiglio di Stato numero 6823) che sarebbe auspicabile estendere il coinvolgimento degli avvocati in formazione nelle varie fasi dei procedimenti penali per frenare l’aumento dei costi generati dalle difese d’ufficio.