Articolo pubblicato nell’edizione di mercoledì 21 agosto 2019 de La Regione
In consultazione l’adeguamento della normativa cantonale alle nuove disposizioni varate a Berna Il Dipartimento: ‘I finanziari saranno assoggettati alla vigilanza federale.
Per i commercialisti e gli immobiliari autorizzazioni invece da mantenere’.
Si propone di abolire il regime autorizzativo per i fiduciari finanziari, visto che saranno assoggettati “alla vigilanza a livello federale”, ma di mantenerlo per i commercialisti e gli immobiliari. Inoltre, vengono suggerite alcune “puntuali” modifiche normative, ad esempio per quel che riguarda i requisiti per l’ottenimento del nullaosta a operare. L’annunciato progetto di revisione della LFid, la Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario, è dall’8 agosto in consultazione. Elaborata dalla Divisione giustizia del Dipartimento istituzioni, in collaborazione con l’Autorità di vigilanza sui fiduciari, per adeguare il testo ticinese alle leggi federali sugli istituti finanziari (LIsFi) e sui servizi finanziari (LSerFi), la bozza di messaggio governativo è stata sottoposta – oltre che alla Ftaf, la Federazione delle associazioni fiduciarie, e alla stessa Autorità di vigilanza – al Ministero pubblico, al Tribunale d’appello, all’Ordine degli avvocati e a quello dei notai, all’Associazione bancaria, a quelle dei consumatori (Acsi) e degli inquilini (Asi), alla Camera di commercio, alla Camera dell’economia fondiaria (Catef) e ai sindacati. Alle cerchie interessate il capo del Dipartimento Norman Gobbi e la direttrice della Divisione Frida Andreotti hanno dato un mese – fino all’8 di settembre – per formulare eventuali osservazioni sui cambiamenti prospettati. Il tempo d’altronde stringe. Le due leggi federali dovrebbero infatti entrare in vigore il prossimo gennaio (il condizionale è d’obbligo). A inizio 2020 sarà quindi pronta anche la rivista normativa cantonale? Il Dipartimento istituzioni lo spera, consapevole comunque che molto dipenderà dal contenuto delle prese di posizione degli enti consultati e dall’iter della revisione legislativa in Gran Consiglio.
Gli operatori: 1’500 a fine 2018
In Ticino l’attività di fiduciario è disciplinata per legge dal 1985: da allora per svolgere le professioni di fiduciario finanziario (gestione patrimoniale…), di fiduciario commercialista o di fiduciario immobiliare occorre un’autorizzazione. Che dal 2012 viene rilasciata dall’Autorità di vigilanza, organo indipendente dall’Amministrazione cantonale. Le dimensioni (e l’importanza) del parabancario sono riassunte anche nei numeri menzionati nel documento in consultazione. Alla fine dello scorso anno in Ticino, annota la Divisione giustizia, “le persone autorizzate a esercitare iscritte nell’albo cantonale dei fiduciari erano 1’500 (tre in più rispetto al 2017), per un totale di 1’841 autorizzazioni: 1’184 fiduciari con una sola autorizzazione, 282 con due autorizzazioni e 34 con le tre autorizzazioni (finanziario, commercialista, immobiliare ndr)”.
Ora, la Legge federale sugli istituti finanziari e la Legge federale sui servizi finanziari, approvate dalle Camere poco piu di un anno fa per rafforzare la tutela dei clienti, rendono necessaria una revisione della ticinese LFid. In base alle disposizioni varate a Berna, anche i fiduciari finanziari saranno assoggettati alla vigilanza della Finma. Sarà quest’ultima, autorità federale che vigila sui mercati finanziari, ad autorizzare l’esercizio dell’attività, spiega il Dipartimento istituzioni. Il quale propone di sopprimere in Ticino il regime autorizzativo per i fiduciari finanziari, essendo prossimamente sottoposti “alla vigilanza federale e non più a quella cantonale”. Chiede invece di conservare il citato regime per i commercialisti e gli immobiliari: anche in futuro la loro attività andrebbe autorizzata. Nel progetto di messaggio si suggerisce poi di apportare dei correttivi alla legge cantonale. Per esempio aggiungendo “un ulteriore requisito ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione”: il fiduciario che la sollecita, “oltre a non trovarsi in stato di insolvenza comprovata da un attestato di carenza beni o in stato di fallimento, non deve trovarsi in stato di sovraindebitamento certificato da un estratto dell’Ufficio esecuzione per debiti indipendenti da eventuali precetti relativi alla propria attività di fiduciario (ad esempio tasse o premi di cassa malati o assicurativi non pagati)”.
‘LFid efficace’
L’adattamento della normativa ticinese alle nuove direttive federali è stato per il Dipartimento istituzioni anche l’occasione per interrogarsi sull’“efficacia” della legge cantonale sui fiduciari. E al riguardo non ha dubbi: “La LFid deve essere mantenuta”. E questo “tenuto conto dell’importanza economica del settore, della credibilità e della necessità di mantenere un’immagine positiva e attrattiva della piazza economica ticinese, della volontà di proteggere i clienti sul mercato finanziario ticinese e svizzero, della buona fede delle attività commerciali, nell’ottica di garantire una stabilità in un settore oggetto di frequenti pressioni nel rispetto della concorrenza tra i professionisti attivi”. Ma la legge cantonale va conservata “anche per motivi economici e politici di ordine generale”: in Ticino, si osserva nella bozza di messaggio, “negli ultimi decenni il parabancario si è sviluppato in maniera importante, crescendo in quantità ma anche in qualità dei servizi offerti, una garanzia solida di continuità per il futuro e per il benessere del nostro cantone”.