Legge e Regolamento di collaborazione di polizia: per un Ticino più sicuro e accogliente!

Legge e Regolamento di collaborazione di polizia: per un Ticino più sicuro e accogliente!

Con decisione di mercoledì 27 giugno 2012, il Consiglio di Stato ha definito la data del 1. settembre 2012 quale entrata in vigore della Legge sulla collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol). La Legge, votata nel marzo 2011 dal Parlamento, ha per scopo di coordinare le attività di polizia tra Cantone e Comuni. Introduce altresì il fondamentale principio all’articolo 2, secondo cui “i Comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l’assolvimento di compiti di polizia di loro competenza”. Un’importante assunzione di responsabilità e di competenze da parte degli enti locali, a beneficio del presidio del nostro territorio e della sicurezza per la nostra popolazione.

Il Consiglio di Stato ha parimenti vidimato il Regolamento di applicazione alla LCPol – sottoposto dal Dipartimento delle istituzioni – che specifica in particolare le modalità collaborative tra la Polizia Cantonale e le Polizie comunali, definendo altresì i dettagli della composizione delle 8 regioni di polizia in cui sarà suddiviso il territorio cantonale (Allegato 1 al Regolamento di applicazione della legge).
In applicazione della Legge, il Regolamento definisce le modalità operative, le competenze delle Polizie comunali strutturate e le attività di coordinamento di spettanza del Comando della Polizia del Comune polo di regione di polizia. Nell’allegato 2 del Regolamento si definiscono i compiti principali che le Polizie comunali saranno chiamate ad assolvere, con le deleghe automatiche e quelle eventuali, in base ad accordi tra l’autorità cantonale e comunale.
Il Regolamento indica altresì le modalità di convenzionamento tra i Comuni, in particolare tra coloro sprovvisti di una polizia e i Comuni sede di un corpo di polizia strutturato o polo, nonché il rimando alle basi di calcolo del fabbisogno di polizia – che saranno specificati nella redigenda direttiva dipartimentale – che terrà conto di aspetti territoriali, della popolazione e di eventuali fattori di rischio o di maggiore necessità dei servizi di polizia di prossimità.

Stabilite le giurisdizioni di competenza degli 8 Comuni polo, spetterà ora alle Autorità comunali dei Comuni privi di una polizia definire con i Comuni polo o i Comuni provvisti di una polizia strutturata l’entità delle prestazioni finanziarie per i rispettivi servizi di polizia sul territorio di loro competenza.

La Legge prevede il termine di 3 anni affinché i Comuni si dotino di un corpo di polizia strutturato o sottoscrivano una convenzione con un Comune sede di una polizia strutturata o polo. Per l’implementazione completa della Legge, il Dipartimento delle istituzioni prevede tempi più lunghi, poiché la formazione del personale, l’attivazione del servizio di polizia di prossimità sull’intera giornata delle deleghe automatiche e la pianificazione finanziaria per i Comuni richiedono un’accurata messa a punto.
In tal senso, il Dipartimento diramerà nelle prossime settimane un’informativa ai Municipi, indicando questi sensibili punti e rassicurando sulle modalità di implementazione e piena operatività della nuova Legge e del suo Regolamento di applicazione, che terranno conto dei processi, dei tempi e delle risorse necessarie da mettere in campo da parte degli enti locali.

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