Una ditta del Luganese, in realtà, «non svolgeva alcuna attività reale e duratura» in Ticino L’impresa aveva la sede in una fiduciaria, nel frattempo fallita, e non disponeva di veicoli e neppure di un magazzino – Quattro suoi dipendenti si erano appellati al Tribunale federale, ma senza successo
Era a tutti gli effetti una società bucalettere, che qui in Ticino non svolgeva alcuna attività reale e duratura. Il suo scopo era verosimilmente eludere le disposizioni sui prestatori transfrontalieri di servizi, i cosiddetti «padroncini», e per questo motivo, i permessi rilasciati ai suoi dipendenti sono da revocare o da non rinnovare. Il caso, con al centro un’impresa del Luganese fondata una decina di anni fa, è emerso da una sentenza del 9 settembre scorso con cui il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dalla ditta e da quattro suoi dipendenti a cui le autorità cantonali avevano revocato, non rinnovato o non concesso autorizzazioni per frontalieri o di dimora.
Stesso logo, niente numero
La società in questione era stata costituita nel 2013 e a partire dall’anno di fondazione, sette persone avevano ottenuto dei permessi per frontalieri (sei) e di dimora (uno). Tempo dopo però, la Sezione della popolazione, si era accorta che qualcosa non andava e nel 2020 aveva deciso di revocare o non rinnovare le autorizzazioni in questione così come di non concedere dei permessi B ai parenti di uno dei dipendenti.
Ma che cosa ha spinto il Cantone a prendere questa decisione e le tre istanze di giudizio (Consiglio di Stato a dicembre 2020, Tribunale cantonale amministrativo lo scorso ottobre e Tribunale federale qualche settimana fa) a confermarla? Come detto, il sospetto che la società in questione fosse una facciata per aggirare l’applicazione delle disposizioni sui prestatori di servizi transfrontalieri, le quali limitano tali prestazioni al massimo di 90 giorni lavorativi annuali. L’Alta Corte – a cui si erano rivoltiquattro dipendenti, oltre alla ditta stessa – ha fatto notare che sia l’impresa luganese che quella comasca utilizzavano lo stesso logo e uno dei ricorrenti era stato assunto dalla società elvetica in qualità di consulente al 50%, allo stesso tempo ricopriva anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società italiana. Inoltre, «nonostante la natura e l’ampiezza dell’attività dichiarata, la ditta ticinese era priva di magazzini e di veicoli intestati a proprio nome e fino al giugno 2021 era anche priva di un servizio di segretariato integrato, non avendo uffici propri ma soltanto una postazione in sublocazione e in condivisione con una fiduciaria, fallita in quell’anno».
Ma non solo: la ditta «ha emesso fatture unicamente a un’impresa milanese, la quale le ha subappaltato anche dei lavori». Per eseguirli, la ditta del Luganese – che «non compare su nessun motore di ricerca e non è oggetto di pubblicità, nemmeno attraverso l’indicazione di un numero di telefono al quale contattarla» – si è avvalsa di lavoratori «della sua società madre comasca». Insomma, tutti elementi che hanno spinto la seconda Corte di diritto pubblico del TF a stabilire che alla base non vi fosse «un’attività reale, effettiva e duratura». Condizione imprescindibile per giustificare il rilascio di permessi G.
Il precedente
Il caso ricorda da vicino una vicenda, emersa sempre da una sentenza dell’Alta Corte federale del 10 agosto 2021, con al centro ben 16 frontalieri assunti da una società bucalettere. In quel caso, gli accertamenti avevano svelato che l’impresa in questione impiegava molti frontalieri precedentemente assunti da una società con sede a Milano, dalla quale erano stati licenziati per poi venir riassunti in Ticino. Inoltre, altra analogia, la ditta edile ticinese aveva inizialmente la propria sede in una fiduciaria. E il Tribunale federale aveva concluso che un monolocale e due furgoni erano un po’ poco per giustificare un’attività reale.
Articolo pubblicato nell’edizione di venerdì 29 settembre 2023 del Corriere del Ticino