Indebitato e in assistenza, via il permesso

Indebitato e in assistenza, via il permesso

Da www.ticinonews.ch

Il Tribunale federale ha confermato la revoca dell’autorizzazione di soggiorno di un cittadino italiano

Negli scorsi giorni il Tribunale federale (TF) aveva annullato la revoca dei permessi di soggiorni di una famiglia francese che versava in una situazione finanziaria disastrosa in quanto tutelata dall’accordo della libera circolazione delle persone (ALC).

In quel caso il padre aveva accumulato precetti esecutivi per un totale di 1,2 milioni di franchi e attestati di carenza di beni per quasi mezzo milione ma per i supremi giudici losannesi non era abbastanza per giustificare la revoca dei permessi di domicilio e dimora di cui beneficia la famiglia. Citando l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il TH aveva rammentato che il diritto di rimanere in Svizzera accordato ai cittadini dell’Unione europea può essere limitato soltanto per motivi di ordine, sicurezza e sanità pubblici che vanno interpretati in modo restrittivo.

Altrettanto fortunato, però, non è stato un cittadino italiano domiciliato in Ticino e a carico dell’assistenza pubblica per più di 170’000 franchi. Il 1° dicembre 2004 l’uomo era stato posto a beneficio di un permesso di dimora per svolgere un’attività lucrativa indipendente (gerente di un’edicola) e 5 anni dopo aveva ottenuto un permesso di domicilio. Il 12 dicembre 2014, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni lo aveva formalmente ammonito siccome dal maggio 2012 dipendeva dall’aiuto sociale e dall’aprile 2012 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) anticipava gli alimenti ai figli, avuti dalla sua ex moglie.

Constatato che era ancora a carico dell’assistenza pubblica, il 12 giugno 2015 la Sezione della popolazione gli aveva revocato il permesso di domicilio di cui disponeva assegnandogli un termine per partire. Tale decisione era stata confermata su ricorso sia dal Consiglio di Stato (4 maggio 2016) che dal Tribunale amministrativo ticinesi (5 marzo 2018). L’uomo si era quindi rivolto al Tribunale federale domandando l’annullamento della revoca del suo permesso di domicilio, lamentando un contrasto con l’ALC.

Il TF ha però ritenuto che il richiamo all’ALC da parte del ricorrente non è lecito in quanto egli ha perso lo statuto di lavoratore autonomo senza più riacquistarlo e, non avendo maturato il diritto alla pensione e non essendo stato colpito da inabilità permanente al lavoro, non può invocare il diritto di rimanere in Svizzera sancito dall’ALC stesso. I giudici hanno infatti concluso che l’uomo non ha mai iniziato un’attività lavorativa pur avendo sottoscritto, nel novembre 2016, un nuovo contratto di locazione per un’edicola.

La sua dipendenza dall’assistenza è stata infine ritenuta “considerevole” mentre la sua permanenza in Svizzera è stata “caratterizzata da anni di inattività così come da una lunga dipendenza dall’aiuto sociale e dall’accumulo di debiti rispettivamente di 61 attestati di carenza beni, quindi da un’integrazione che è tutt’altro che esemplare e riuscita”.