Articolo pubblicato nell’edizione di martedì 18 febbraio 2020 de La Regione
Non sono state violate le prerogative del parlamento, ma è la Legge sull’organizzazione giudiziaria (Log) a prevedere la possibilità di nominare, pro tempore, dei giudici supplenti a tempo pieno straordinari che affiancano i giudici ordinari. Una premessa necessaria per mettere nella giusta luce la diatriba sorta in Gran Consiglio tra il deputato dell’Mps Matteo Pronzini e il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. Il primo ha ricordato che l’autorità di nomina dei magistrati è il Gran Consiglio, mentre il secondo ha ribadito che è la stessa Log, all’articolo 24, a permettere una nomina ‘extra parlamentare’. Solitamente, lo ricordiamo, sono nomine eccezionali tese a evitare l’accumulo di incarti giacenti presso un tribunale. Nel caso sollevato da Pronzini si trattava del Tribunale penale cantonale.
Ma veniamo al caso concreto. Pronzini ha ricordato che la nomina ‘a tempo pieno’ della giudice supplente Manuela Frequin Taminelli era stata fatta in piena estate, con entrata in carica il 1° settembre 2018 sino alla pubblicazione del bando di concorso per il nuovo giudice ordinario del Tribunale penale cantonale, che passerà da quattro a cinque magistrati in seguito al potenziamento deciso da governo e Gran Consiglio. Pubblicazione che è arrivata di recente, il 31 gennaio. Nel frattempo, il 17 gennaio, ha rilevato Gobbi, la Commissione giustizia e diritti, nonostante quanto indicato nel suo rapporto del 2 settembre 2019 – ovverosia che la conclusione del rapporto di lavoro dell’avvocata Frequin Taminelli sarebbe avvenuta al più tardi alla pubblicazione del bando di concorso relativo al nuovo giudice ordinario –, ha chiesto al Consiglio di Stato di prolungare il mandato alla stessa giudice supplente Frequin Taminelli. E questo per evitare una vacanza al Tribunale penale cantonale della durata di alcuni mesi. La Commissione suggeriva di “procedere a conferire un mandato complementare, con scadenza prorogata fino all’entrata in funzione del nuovo giudice o quantomeno alla sua elezione da parte del legislativo”. Richiesta respinta lo scorso 24 gennaio dal Consiglio di Stato. «La scelta di designare la giudice supplente fino alla data di pubblicazione del bando di concorso è stata fin da subito voluta dal Consiglio di Stato e indicata nella decisione di designazione proprio per garantire al parlamento di poter avviare la procedura di concorso in maniera imparziale, indipendente e trasparente», ha affermato Gobbi. Tale decisione – ha continuato il direttore del Dipartimento delle istituzioni – mirava a dare la possibilità «a più candidati di mettersi a disposizione, compresa la giudice designata che in questa fase della procedura sarebbe stata considerata alla stregua degli altri candidati».
Infine anche le forti critiche del Gran Consiglio sulla designazione da parte del governo della giudice supplente ex art. 24 Log confermano la «necessità del rispetto delle tempistiche di designazione dell’avvocata Frequin Taminelli». A questo punto il mandato quale giudice straordinario presso il Tribunale penale cantonale è cessato, «conformemente al testo della risoluzione governativa». La sua elezione da parte del Gran Consiglio quale giudice supplente del Tribunale di appello, attribuita al Tribunale penale cantonale, rimane ovviamente in vigore, ha ricordato Gobbi.
Il consigliere di Stato ha glissato, per evidenti ragioni legate alla separazione dei poteri, sulla domanda posta da Pronzini sulla designazione della giudice Frequin Taminelli a presidente della Corte delle assise criminali in un processo previsto per il 10 febbraio di quest’anno e poi rinviato. «La domanda – ha replicato Norman Gobbi – riguarda questioni che non competono all’autorità politica, né esecutiva né legislativa, riguardando esclusivamente le parti al processo e l’autorità giudiziaria».