La nuova procedura amministrativa varata dal Consiglio di Stato estende il termine dagli attuali 15 a 30 giorni Introdotti il principio della notifica degli atti per via elettronica e l’anticipo obbligatorio delle spese al TRAM.
In futuro chi deciderà di presentare un ricorso in materia amministrativa (dunque al Consiglio di Stato, in prima istanza tramite il servizio ricorsi, ed in seconda istanza al Tribunale cantonale amministrativo, il TRAM) avrà quindici giorni in più per farlo: il termine ordinario che oggi è di 15 giorni verrà infatti portato a 30 giorni. È questa una delle principali novità contenute nella nuova Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) approvata ieri dal Governo: si tratta di una revisione che va ad aggiornare e completare la legge cantonale di procedura per le cause amministrative oggi in vigore e risalente al 1966. Una procedura, quella amministrativa, che tocca la sfera dei rapporti fra cittadini e Stato e che di fatto è fra le più applicate, considerando i numerosi settori in cui interviene.
Una panoramica dei molteplici campi toccati emerge anche guardando ai temi sollevati nei ricorsi inoltrati alle istanze cantonali nell’ambito del diritto amministrativo: si va dalle bocciature a scuola, alle mancate nomine di funzionari nell’Amministrazione (entrambe di competenza del TRAM), ma anche, sul fronte degli incarti trattati dal servizio ricorsi del CdS, a gravami che riguardano le costruzioni, ritiri di patente, rilascio o revoca di permessi a stranieri, sussidi, più le decisioni di enti pubblici locali ed altre istanze.
Detto del vasto campo di riferimento, che cosa in sostanza muterà con la nuova procedura amministrativa? Pur trattandosi di una revisione totale della precedente legge, l’impostazione non viene stravolta, ha sottolineato il direttore del Dipartimento istituzioni Norman Gobbi ieri a Bellinzona, illustrando le principali novità assieme ai suoi collaboratori, in presenza del presidente del TRAM, giudice Raffaello Balerna . Quanto alla tempistica, Gobbi ha stimato un anno per l’esame in Commissione della legislazione prima di giungere in Parlamento.
«Nella procedura amministrativa non vi è nessun obbligo di assistenza da parte di un avvocato» ha precisato Guido Corti , consulente giuridico del Consiglio di Stato. Alludendo quindi alle altre due procedure – penale e civile – nel frattempo unificate a livello federale, Corti ha rimarca to che per quella amministrativa non c’è stata unificazione (resta quindi di competenza del legislatore cantonale), «anche se in realtà c’è tutta una serie di concetti e principi che sono disciplinati nello stesso modo, venendo dalla giurisprudenza federale».
Le altre novità
Accanto al prolungo del termine di ricorso, c’è una «novità assoluta» introdotta per il secondo scambio di allegati: replica e duplica sono disciplinate nel dettaglio ed il termine per l’inoltro – finora assegnato dall’autorità di ricorso – viene stabilito per legge, in modo perentorio, a 15 giorni. Inoltre, il diritto di essere sentito sarà esplicitamente sancito. E verrà introdotto pure il principio della notifica degli atti per via elettronica. Dal canto suo, Marco Lucchini , direttore del servizio ricorsi del CdS, si è soffermato sui meccanismi che riguardano questo organo, che in media riceve 1.800 ricorsi all’anno. «La grossa novità è che per alcune materie (che saranno definite dal Governo) ci sarà una conciliazione obbligatoria». I giuristi del servizio ricorsi fungeranno da «giudici di pace» ed anche le transazioni dovranno essere proposte nei limiti dettati dalla legge. Passiamo al TRAM: Raffaello Balerna ha espresso soddisfazione, ma ha anche aggiunto che non si può prescindere da una verifica delle capacità operative delle istanze che sono chiamate ad applicare il nuovo strumento. Balerna ha posto l’accento sull’aumento, definito «impressionante», dei ricorsi al TRAM (+38% nel 2010 rispetto al 2009 e +26% nel 2011 rispetto al 2010). Quasi un migliaio le pratiche giacenti: Balerna ha auspicato che il potenziamento del TRAM, ora al vaglio del Consiglio della magistratura, possa realizzarsi al più tardi al momento del varo della nuova legge. Un elemento nuovo sarà l’anticipo obbligatorio delle spese processuali al TRAM, previsto dalla legge; inoltre, il potere decisionale del tribunale non sarà più vincolato alle domande delle parti: il TRAM potrà modificare la decisione impugnata non solo a vantaggio ma anche a pregiudizio delle stesse. R.L.
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