Il Consiglio di Stato, nella giornata di ieri, è venuto a conoscenza di alcune dichiarazioni rilasciate da rappresentanti del Comitato referendario contrario alla modifica della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti.
Il Governo ticinese desidera innanzitutto rammentare che in occasione delle votazioni popolari cantonali viene distribuito, unitamente al materiale di voto, un opuscolo informativo nel quale si descrive il tema della votazione con le argomentazioni a favore e contro la proposta sottoposta a voto popolare. I contenuti sono sempre esposti in maniera succinta, accurata, comprensibile, ma soprattutto veritiera ed oggettiva per poter consentire la libera e corretta formazione delle opinioni da parte dei cittadini.
Per quel che concerne l’oggetto in votazione cantonale denominato “Facoltà di far capo ad agenzie private per la sorveglianza di stranieri con misure amministrative”e sul quale la popolazione sarà chiamata a esprimersi il prossimo 22 settembre 2013, l’Esecutivo cantonale ribadisce che -come riportato tra le argomentazioni a favore ”gli agenti privati incaricati della sorveglianza devono disporre della cittadinanza svizzera”.
Infatti, in base all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il requisito della cittadinanza svizzera si giustifica per la sorveglianza carceraria che rientra tra i compiti fondamentali dello Stato. In questo senso si riserva lo svolgimento di attività che implicano la salvaguardia degli interessi dello Stato ai soli cittadini appartenenti al Paese, dove tali compiti sono esercitati (principio della “pubblica potestà”): ne sono un esempio le occupazioni legate alla giustizia, alla polizia, alla diplomazia nonché alle funzioni legate all’ambito carcerario. È pertanto ridondante ribadire espressamente il criterio della nazionalità nella modifica di legge.
Inoltre, risulta fuorviante indicare -come fatto dal Comitato referendario -che le conclusioni riportate nella recente sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) relativa alla ronda esterna delle strutture carcerarie sono applicabili pure all’attività di sorveglianza e gestione delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa, così come per i richiedenti l’asilo recalcitranti. Il servizio di ronda esterna delle strutture carcerarie è, infatti, una semplice attività di pattugliamento, osservazione e controllo che non comporta una partecipazione all’esercizio della pubblica potestà. Compito di ben altra natura è invece l’attività legata alla gestione e alla sorveglianza di cittadini stranieri in detenzione amministrativa ad opera di agenti privati, i quali sarebbero peraltro costantemente sottoposti allo stretto controllo e alla responsabilità della Direzione delle Strutture carcerarie. In questo ambito vige difatti l’applicazione del principio della “pubblica potestà” e quindi si giustifica il vincolo della cittadinanza elvetica.
Il Consiglio di Stato ribadisce infine che la delega avverrà unicamente in situazioni eccezionali e ciò per permettere di far fronte a picchi straordinari di presenze nelle strutture carcerarie cantonali. L’impiego in stretto caso di necessità di agenti privati attivi nella sorveglianza, sotto la responsabilità della Direzione delle strutture carcerarie, permetterà di non vincolare le forze dell’ordine da incombenze non prioritarie, in modo da poter operare sempre efficientemente a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.