Nella sua seduta odierna il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio con il quale introduce le funzioni di agente di custodia armato, assistente di polizia e ausiliario di polizia nella Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989.
Il Governo ha deciso di introdurre queste tre nuove figure nella Legge sulla Polizia considerando la continua evoluzione del quadro di riferimento nel quale operano le forze dell’ordine sul nostro territorio nonché la necessità di creare funzioni nuove ben definite e inserite in modo chiaro e trasparente nei corpi della Polizia cantonale e delle Polizie comunali. La modifica legislativa è stata condivisa dalla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, dal Consiglio cantonale dei comandanti, dal Comando della Polizia cantonale e dall’Associazione delle Polizie comunali ticinesi.
L’agente di custodia armato, che collaborerà presso il Servizio gestione detenuti della Polizia cantonale, si occuperà di tutte le mansioni di trasporto, sorveglianza e piantonamento di detenuti all’esterno delle Strutture carcerarie. L’agente di custodia sarà armato, poiché il suo principale compito sarà quello di evitare che i detenuti possano essere liberati con la forza o possano sottrarsi alla custodia.
L’assistente di polizia, figura fortemente voluta in particolare dalle Polizie comunali, fungerà da supporto ai compiti svolti dagli agenti di polizia. Si occuperà anche di incarichi connessi alla circolazione stradale, in particolare per quel che concerne l’intimazione di multe disciplinari e di contravvenzioni in procedura ordinaria e a questo scopo avrà la facoltà di procedere pure a controlli del traffico in movimento. Inoltre, all’assistente potranno essere affidate altre attività quali ad esempio quella di “antenna di quartiere”. Potrà quindi occuparsi di mansioni di controllo nel contesto della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione nonché della legge sui campeggi.
All’assistente saranno assegnati principalmente compiti minori e di supporto agli agenti di polizia, pertanto non sarà armato. Non sarà quindi munito né di armi da fuoco né di altri strumenti definiti “armi” dalla legislazione federale sulle armi.
La funzione dell’ausiliario di polizia è già stata inclusa nell’attuale Regolamento sulla polizia rispettivamente, per quanto concerne i compiti, nel Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale. Con la proposta di modifica legislativa, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover inserire tale figura nella Legge sulla polizia, valorizzandola. Potranno dunque essere definiti ausiliari di polizia unicamente coloro che saranno assunti da un ente pubblico con un contratto di diritto pubblico, fermo restando per i Comuni la facoltà di incaricare, come finora e segnatamente per il controllo del traffico fermo, agenzie private di sicurezza. All’ausiliario di polizia – che pure non sarà armato – competerà pertanto il controllo e la gestione del traffico come stabilito della legislazione cantonale sulla circolazione stradale come pure il disciplinamento del traffico, limitatamente a segnalazioni manuali.
L’introduzione delle nuove funzioni, riconosciute in gran parte dei Cantoni svizzeri, permetterà di adeguare le esigenze delle forze dell’ordine all’evoluzione del contesto nel quale si trovano a operare.