Diritti politici: approvate le modifiche alla legge sull’esercizio dei diritti politici e alle norme sull’ineleggibilità e la destituzione. Nella seduta odierna, il Consiglio di Stato ha approvato due messaggi in ambito dei diritti politici: con l’approvazione della modifica della legge sull’esercizio dei diritti politici il Governo intende agevolare le operazioni di voto, mentre con la modifica delle norme sull’ineleggibilità e la destituzione dà seguito a quanto deciso dal Popolo lo scorso 9 febbraio.
Modifica della legge sull’esercizio dei diritti politici
Le due novità, introdotte dall’Esecutivo, sono le seguenti:
– Giorni e orari di voto: nella proposta governativa, accogliendo un auspicio formulato da parecchi Comuni, concede loro maggiore autonomia nella fissazione dei giorni e degli orari di voto anche in occasione delle elezioni, per le quali dal 1° gennaio 2015 sarà possibile votare per corrispondenza senza più alcuna limitazione. La proposta permette ai Comuni di ridurre i giorni e gli orari di voto tenendo conto della prevista diminuzione del numero di elettori che voteranno di persona al seggio.
– Circondari elettorali: la definizione dei circondari elettorali del distretto di Lugano deve essere modificata per tenere conto del nuovo comprensorio del Comune di Lugano dopo l’aggregazione comunale del 14 aprile 2013 ed evitare così che il Comune sia diviso in due circondari.
Modifica delle norme sull’ineleggibilità e la destituzione
Il 9 febbraio 2014, il Popolo ticinese ha approvato a grande maggioranza la revisione delle norme costituzionali sull’ineleggibilità e sulla destituzione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Con il messaggio odierno, vengono presentate le norme di applicazione per attuare la volontà popolare. Le modifiche principali riguardano le autorità seguenti:
– Gran Consiglio: introduzione dell’ineleggibilità e della destituzione (per il Consiglio di Stato vi sono già norme simili);
– Municipio e giudici di pace: introduzione esplicita dell’ineleggibilità (oggi vi è la possibilità della destituzione dopo l’elezione);
– Deputati al Consiglio degli Stati: introduzione dell’ineleggibilità (la destituzione non rientra nelle competenze dei Cantoni).
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